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Tarsu e gestione dei rifiuti di Sergio Pizza

Come preannunciato nel precedente mio articolo, l’argomento trattato non poteva che essere solo un anticipo sulla questione rifiuti dato che, purtroppo, chi ci sta amministrando continua a fare orecchio di mercante e mentire sapendo di mentire.

Sindaco, qui i proclami e la demagogia, dati i risultati sino ad oggi conseguiti dall’attuale amministrazione comunale, pervengono solo da chi dall’alto del limbo se la canta e se la suona a proprio piacimento senza tener conto che state facendo solo rumore senza concludere quasi niente.

Dalla vostra nota avete solo cercato di divincolarvi cercando solamente di annacquare una questione molto sentita e volendoci far credere che l’applicazione di norme nazionali consentirebbero “agevolazioni” in favore di alcuni cittadini e a sfavore di altri e che da oltre un anno stanno “studiando” cosa fare.

In tale ottica, chi scrive ha fatto espresso riferimento a fatti noti e richiami normativi nazionali a partire dal criterio del calcolo delle superfici. Non per annoiare chi legge, ma per far capire a chi fa finta di non capire che non si può fare demagogia cercando di continuare a prenderci in giro dando giustificazioni del tutto gratuite e senza alcun fondamento normativo.

A questo punto è d’obbligo richiamare la norma in questione riferita alla TARSU. Normativa di riferimento D.Lgs. 507/1993 - L'art. 1, comma 340, della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria anno 2005) stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2005, la superficie di riferimento su cui va calcolata la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione urbana censite al catasto edilizio urbano, quali abitazioni e relative pertinenze (garage, autorimesse ecc.), non può essere inferiore all'80% della superficie catastale. L'importo totale da versare e' ottenuto moltiplicando la superficie (espressa in metri quadrati), iscritta a ruolo, per la tariffa a mq. prevista per l'anno oggetto di tassazione. Le modalità di calcolo per determinare la superficie catastale sono stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998 n. 138. Al riguardo va applicata anche la Circolare dell'A.T. del 7/12/2005 n. 13. Forse il Sindaco o chi per esso ci può indicare con quale norma sono state abrogate tali disposizioni normative? Forse i nostri amministratori con le loro azioni intendono scavalcare le leggi dello Stato? Sarebbe interessante avere una risposta precisa con tanto di richiami normativi sull’abrogazione delle citate norme. Ma vi preannuncio che non ci sarà perché non vi è norma che ha modificato tali disposizioni per i Comuni che continuano ad applicare la Tarsu.

E’ stato chiesto, senza avere alcun cenno di risposta, del perché alla data di oggi e sin dalla firma della convenzione per la cessione degli immobili ex Metal Coop, sono oramai passati più di due anni senza avere, come invece doveva essere, alcun tipo di tornaconto per la collettività né tanto meno le agevolazioni tariffarie promesse ai cittadini sullo smaltimento dei rifiuti. A prova di ciò, mentre i nostri amministratori continuano a brancolare nel buio, perché dicono che stanno “lavorando”, risulta che dalla tassa sui rifiuti applicata alla data di oggi ai singoli utenti non vi è traccia alcuna di agevolazioni tariffarie, benché previste. Come stanno le cose? Cediamo in uso una struttura comunale gratis senza alcun tornaconto ? Ma si, tanto ci dicono “Tutti devono pagare la Tarsu” .

Inoltre, richiamando la mia precedente nota, continuare a costringere coloro che operano per lo più nel settore agricolo e in quello artigianale a pagare la Tarsu sui locali che producono rifiuti speciali, è del tutto ingiusto e fuori legge in considerazione del fatto che, sin dalla istituzione della Tarsu con il D. Lgs 15.11.1993 n. 507 (art. 62, comma 3), si stabiliva che “Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, .. ecc”.

E allora, per tali attività, che di norma già smaltiscono i propri rifiuti speciali con ditte specializzate, va applicata semplicemente la legge dello Stato che per loro non prevede di far pagare i rifiuti urbani, perché tali non sono, ed è giusto che le associazioni di categoria, come quelle degli agricoltori, hanno fatto sentire anche la loro voce certamente per non fare gli interessi a “pochi eletti” come riportato in modo del tutto gratuito.

Questo modo di agire con arroganza e prepotenza non può che continuare a trascinarci in una regressione economica e sociale che oramai tutti avvertono sulla propria pelle.

Infine, questi amministratori che si ritengono “denigrati” da noi consiglieri comunali solo perché vengono richiamati al rispetto delle leggi e del buon senso, devono convincersi che non possono ritenersi legittimati a fare quello che vogliono anche perché non sono stati eletti a suffragio universale ma da poco più di un quinto degli elettori.

Non per ripetermi ma le tasse o le tariffe devono essere giuste ed equilibrate in funzione del servizio che si da ai cittadini. Questo dovrebbe essere la stella polare di un buon amministratore.

Orbene, resta il fatto che nell’interesse della collettività è urgente regolamentare la materia alla luce delle norme in vigore, senza aspettare chissà che cosa, e mettere in atto tutti i necessari provvedimenti per far diminuire le enormi spese che oggi si è costretti a sopportare. Ciò può avvenire in tempi rapidi solo se i nostri amministratori non ritengano che le cose vanno bene così.

                                                                                        Sergio Pizza

                                                                       Capogruppo de IL PATTO – terzo polo.

 

 

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