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PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E LUNGO LE STRADE, NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI

Montella logo 05DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI, ANNO 2016, DAL 14 LUGLIO AL 20 SETTEMBRE 2016 I L S I N D A C O Premesso che: Ai sensi dell’articolo 15 della Legge24 febbraio 1992 n. 225 riveste la funzione di autorità comunale di protezione civile e, Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile; Considerato che: - L’approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva, rende

fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l’incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale; - L’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predisponente di incendi;
- Si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;
Considerata la necessità di provvedere con criteri uniformi, durante l’intero anno, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell’estate quando massimo è il rischio;
Vista:
- La Legge 21.11.2000 n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi, ed in particolare l’art. 3 comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all’interno del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
- Il D.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205;
- Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91;
- La Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, in particolare l’allegato C, concernente le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
- Il D.lgs. n. 152/2006 “Codice dell’Ambiente” e ss. mm. ed ii.;
- Il D.L. n.36/2013 convertito con modifiche in L. n.6/2014;
- La sentenza n. 16474/2013 della III Sezione della Corte di Cassazione Penale;
- Il D.lgs. n. 205/2010, art. 13;
Visto il D.L. 91/2014, art. 14, comma 8 lettera b), convertito nella Legge n. 116 dell’11 agosto 2014; che tra l’altro riporta:” nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;
Vista la Legge 24 dicembre 1981 n. 689 “modifica al sistema penale”;
Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650 del c.p.;
Visti
- Le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.01.1966;
- Il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo all’art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell’incolumità pubblica;
Rilevata l’esistenza di una concreta situazione di rischio per l’incolumità pubblica e privata a causa dell’andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;
Considerato che l’abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio provinciale;
Accertata la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
Atteso la propria competenza ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Statuto Comunale;
O R D I N A
Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti che, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni Campania con Decreto nr. 30 del 12/07/2016, ad oggetto: “DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI, ANNO 2016, DAL 14 LUGLIO AL 20 SETTEMBRE 2016”, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;
A TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:
Alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
1. Al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanze organiche, aree di sosta turistiche…) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri;
2. Al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
3. Alle competenti Autorità ferroviarie responsabili in ambito Comunale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di mt 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
D I S P O N E
Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge (Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 “Disposizioni ordinamentale in materia di Pubblica Amministrazione) da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, salvo quant’altro previsto dalla legge 353/2000 in materia penale.
La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l’osservanza della presente ordinanza;
La presente ordinanza è trasmessa: al Comando di Polizia Municipale; al Comando Stazione Carabinieri di Montella; al Comando Stazione C.F.S. di Bagnoli Irpino/Montella; al Commissariato della Polizia di Stato di Sant’Angelo dei Lombardi; al Comando della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi; alla Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino;
Di dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione previa affissione di manifesti, locandine, comunicati stampa, pubblicazioni sul sito web del Comune e all’albo on line;
SI RICHIAMA, infine l’attenzione dei cittadini a segnalare l’avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni: Tel. 1515 Corpo Forestale dello Stato; == Tel. 115 Vigili del Fuoco; == Tel. 0827.609006 – 0827.609187 Comune di Montella Polizia Municipale; == Stazione Carabinieri Montella, AV, 0827.609500 == Comunità Montana “Terminio- Cervialto” Montella (AV) Telef. 0827609400; == Tel. 0825.765670 Sala Operativa Unificata Permanente Provinciale di Avellino; == Tel. 800449911 numero verde Regione Campania (S.O.U.P.R.).

Dalla residenza municipale, lì 21 luglio 2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IL SINDACO
Comandante della Polizia Municipale f.f. Ing. h.c. Ferruccio Capone
- S.Ten. Gerardo Iannella -

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COMUNICATO UFFICIO STAMPA COMUNE DI MONTELLA
AVVISO ORDINANZA NR. 17 DEL 19 LUGLIO 2016
 

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Venerdì, 27 Dicembre 2024