booked.net

UN AIUTO AI CASTANICOLTORI

Castagne-002Al solo fine di dare un contributo ai castanicoltori, vi invio copia del presente documento che è stato presentato all'assessore regionale Daniela Nugnes lo scorso mese di febbraio. Dopo un cordiale e fattivo colloquio, data la rilevanza legata alla problematica della definizione di bosco data ai nostri castagneti, si è impegnata a trasferirne il contenuto nella nuova legge sulla forestazione che sarà prossimamente

approvata dal consiglio regionale.
Tale documento è scaturito da un coinvolgimento sorto a seguito di un ostinato e costante interessamento di Salvatore Malerba e Antonio Iuliano quali veri pionieri nell'affrontare la problematica dei castanicoltori campani.

- UN AIUTO CONCRETO AI CASTANICOLTORI -
COME SUPERARE LA DEFINIZIONE DI "BOSCO" DATA AI NOSTRI "CASTAGNETI DA FRUTTO" NELLA NORMATIVA REGIONALE.
In Campania, la definizione giuridica di "bosco" è dettata dagli artt. 14 e 15 della L.R. n. 11 del 7.05.1996 di modifica alla L.R. n. 13 del 28.02.1987. La definizione di bosco riportata al comma 3 del citato art. 14, stabilisce che "sono assimilabili ai boschi alcuni ecosistemi arborei artificiali, quali castagneti da frutto, le ....".
Successivamente, la L.R. n. 14 del 24.06.2006, non apportò nessuna modifica al citato art. 14 benché nel frattempo fosse entrato in vigore il D.Lgs 18 maggio 2001 n. 227, che disponeva importanti novità nella definizione dei boschi con particolare riferimento ai "castagneti".
Allo stato attuale, una corretta definizione del "bosco" è diventata una vera e propria necessità al fine di mettere i castanicoltori campani in condizioni di agire con tutti gli strumenti leciti possibili sia contro il cinipide del castagno e sia sulle conseguenti emergenze fitosanitarie che negli ultimi anni si sono dimostrate una vera e propria emergenza economica e sociale oltre che di salvaguardia dell'ambiente.
La definizione del "bosco", a prescindere dalla funzione che si attribuisce allo stesso ed alla realtà territoriale in cui insiste, è sempre stata complessa e difficoltosa, tanto che anche le leggi forestali del 1877 e del 1923 non fornivano alcuna definizione specifica di bosco. Le leggi forestali del 1877 e del 1923 si sono ampliamente occupate del bosco, senza mai darne una definizione statica. Il legislatore dell'epoca ha ritenuto più opportuno lasciare che fosse l'Autorità forestale ad individuare, caso per caso, "i terreni di qualsiasi natura (anche boschivi) che per effetto di utilizzazioni contrastanti... potessero con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque", per sottoporli, solo successivamente, al regime dei vincoli forestali di cui agli articoli 7 e seguenti del R.D. n. 3267/1923.
La necessità di dare una esatta definizione al concetto di bosco fu avvertita in modo particolare con l'entrata in vigore della ex legge n. 431/1985 (attuale D.Lgs 22.01.2004 n. 42) recante disposizioni in materia di tutela paesaggistica, meglio nota come legge Galasso. La legge Galasso, infatti, sottoponeva l'uso e il dissodamento del bosco e degli altri beni di interesse forestale ed ambientale ad un preciso sistema di autorizzazioni, senza, però, calarsi in modo approfondito sulle nostre realtà locali, dove alcune tipologie di boschi o meglio, per intenderci, i nostri castagneti hanno ancora oggi la necessità di avere una netta distinzione tra i "castagneti da frutto" ed i restanti castagneti intesi per lo più come cedui.
Il settore castanicolo sta vivendo una gravissima emergenza legata alla presenza del cinipide galligeno da castagno e delle ulteriori conseguenze fitosanitarie che costituiscono una vera e propria minaccia per i nostri castagneti da frutto che vengono diffusamente attaccati da questo insetto. L'abbandono della coltivazione dei castagneti rischia di produrre gravi conseguenze economiche, sociali, ambientali ed idrogeologiche e, pertanto, occorrono interventi concreti e immediati per scongiurare la distruzione anche di secolari castagneti da frutto.
Anche in considerazione del fatto che la nostra Regione rappresenta, o meglio rappresentava, il 50% della produzione castanicola italiana, si rende necessario intervenire urgentemente sulla nostra legislazione regionale per eliminare una serie di vincoli al fine di poter combattere al meglio questa emergenza.
A risolvere la questione sulla definizione dei castagneti è intervenuto il decreto legislativo n. 227/2001, contenente disposizioni per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale. L'articolo 2 del citato decreto legislativo, infatti, contiene utili riferimenti per la definizione giuridica del "bosco".
Innanzitutto, è previsto che agli effetti di ogni normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva siano equiparati (comma 1). Il testo di questa disposizione è chiaro e lascia intendere senza ombra di dubbio che, per il legislatore nazionale i termini bosco, foresta e selva hanno esattamente lo stesso significato.
Equiparati i termini bosco, foresta e selva, il provvedimento non ne definisce direttamente il contenuto, ma fissa per le singole Regioni un termine di dodici mesi entro il quale le Regioni stesse stabiliscano per il territorio di loro competenza la definizione di bosco, secondo i criteri di massima indicati nel comma 2.
Il legislatore, quindi, anziché optare per una definizione univoca di bosco, valida su tutto il territorio nazionale, ha preferito rinviare ad un successivo provvedimento delle singole Regioni l'esatta individuazione del concetto giuridico di bosco. La conseguenza più evidente è che in Italia ci sono definizioni diverse per indicare il termine di bosco.
Provvidenzialmente, il legislatore statale ha introdotto nel testo del decreto legislativo n. 227/2001 delle norme volte ad evitare troppe difformità di disciplina tra una regione ed un'altra, per fare chiarezza e consentire una uniformità di trattamento che oggi, invece, dai nostri castanicoltori viene ricercata e da tante parti invocata a causa di una norma regionale che deve essere superata ed adeguata alle reali esigenze della castanicoltura per consentire al meglio una lotta più efficace al cinipe calligeno che unitamente alle altre avversità di varia natura stanno causando gravi danni ai nostri castagneti da frutto che per secoli sono stati mantenuti come dei veri e propri giardini.
Il successivo comma 3 dell'articolo 2, infatti, assimila a bosco, in ogni caso, e quindi su tutto il territorio nazionale:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.
Il successivo comma 6 dell'articolo 2 introduce, invece, una definizione residuale di bosco cosiddetta statale. Si stabilisce, infatti, che fino all'emanazione delle leggi regionali e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno. Tali formazioni vegetali ed i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono, altresì, assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per la difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.
Tale definizione di bosco, infine, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 22, meglio noto come codice dei beni culturali e del paesaggio.
Analizzando le leggi regionali che nello specifico fissano una definizione di bosco, si osserva che trattando i castagneti in genere, alla data odierna, solo quattro regioni (le Marche con la L.R. 23.02.2005 n. 6 art. 2, il Piemonte con la L.R. 10.02.2009 n. 4 art. 3, la Sicilia con la L.R. 14.04.2006 n. 14 art. 4 ed in ultimo l'Abruzzo con la L.R. 4.01.2014 n. 3 art. 3), hanno legiferato in linea con quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6 del decreto legislativo n. 227/2001, dove non si considerano boschi "i castagneti da frutto in attualità di coltura". Le leggi approvate da queste regioni stabiliscono un concetto di bosco che si rifà essenzialmente alla definizione statale, pur introducendo alcune specifiche caratteristiche necessarie per adeguare la definizione di bosco alle aree forestali di propria competenza ed in armonia con le politiche territoriali con le quali tali aree si intendono gestire.
Altre regioni si sono limitate a non considerare bosco, "i castagneti da frutto" quali la Basilicata con la L.R. 10.11.1998 n. 42 con il relativo regolamento di attuazione, la Liguria con la L.R. 22.01.1999 n. 4 art. 2 e la Calabria con la L.R. 12.10.2012 n. 45 art. 4.
Purtroppo, la nostra legge regionale 7.05.1996 n. 11, benché sia stata modificata ed integrata con la L.R. n. 14 del 24.07.2006, non è stata ancora adeguata alla normativa nazionale, che come sappiano è stata legiferata nel 2001, mantenendo tutt'ora all'art. 14 la definizione di bosco per i nostri castagneti da frutto senza fare alcuna distinzione tra i generici "castagneti" ed "i castagneti da frutto in attualità di coltura" da noi censiti in catasto come "castagneti da frutto".
Come si evince da questa breve analisi sull'assimilazione dei nostri "castagneti da frutto" al più generico "bosco", si capisce ancor di più che si rende necessario ed urgente intervenire sulla nostra normativa regionale al fine di fare chiarezza su cosa sono e cosa rappresentano i nostri castagneti da frutto, che, come sappiamo, vengono periodicamente curati e coltivati come qualsiasi frutteto.
Ferma restando la competenza regionale in materia di gestione dei boschi, oggi più che mai si rende necessario ed opportuno legiferare in modo univoco che i nostri "castagneti da frutto" non possono che essere definiti come "castagneti da frutto in attualità di coltura" come previsto dalla normativa nazionale.
Anche la Regione Abruzzo ha provveduto a legiferare in merito lo scorso mese di gennaio uniformandosi correttamente alla normativa nazionale.
Montella, febbraio 2014
Il consigliere comunale di Montella SERGIO PIZZA

DEFINIZIONE DI BOSCO NELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ITALIANE
ENTE COMPETENTE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
STATO ITALIANO Articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 18.05.2001
REGIONE ABRUZZO Articolo 3 della legge regionale n. 3 del 4.01.2014
REGIONE BASILICATA Deliberazione della Giunta n. 956 del 20.4.2000 e relativo Regolamento di attuazione.
REGIONE CALABRIA Articolo 4 della legge regionale n. 45 del 12.10.2012 e relative prescrizioni di massima
REGIONE CAMPANIA Articolo 14 della legge regionale n.11 del 7.05.1996
REGIONE EMILIA-ROMAGNA Prescrizioni di Massima e di Polizia Fores-tale approvate con legge regionale nel 1995
REGIONE FRIULI-VENEZIA G. Articoli 6 e 7 della legge regionale n. 9 del 23.04.2007
REGIONE LAZIO Articolo 4 della legge regionale n. 39 del 28.10.2002
REGIONE LIGURIA Articolo 2 della legge regionale n. 4 del 22.01.1999
REGIONE LOMBARDIA Articolo 42 della legge regionale n. 31 del 5.12.2008
REGIONE MARCHE Articolo 2 della legge regionale n. 6 del 23.02.2005
REGIONE MOLISE Articolo 5 della legge regionale n. 6 del 18.01.2000
REGIONE PIEMONTE Articolo 3 della legge regionale n. 4 del 10.02.2009
REGIONE PUGLIA Articolo 2 della legge regionale n.18 del 30.11.2000
REGIONE SARDEGNA Non è stata normata alcuna definizione
REGIONE SICILIA Legge regionale n.16 del 6.04.1996, come modificata dalla legge regionale n.14 del 14.04.2006
REGIONE TOSCANA Articolo 3 legge regionale n.39/2000 e relativo Regolamento n. 44R/2003
REGIONE UMBRIA Articolo 5 della legge regionale n.28 del 19.11.2001
REGIONE VALLE D'AOSTA Articolo 33 legge regionale urbanistica n.11/1998
REGIONE VENETO Articolo 14 della legge regionale n. 52 del 13.09.2003
PROVINCIA AUT. DI BOLZANO Articolo 4 del regolamento n. 291 del 31.7.2000
PROVINCIA AUT. DI TRENTO Circolare interpretativa sul vincolo idrogeologico

Commenti offerti da CComment