ORDINANZA N. 17 DEL 08.03.2021 - ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto che con D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 veniva prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19;
Visto il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19 fino al 31 gennaio 2021;
Visto il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19 fino al 30 aprile 2021;
Visti i Decreti Legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti i DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultimo quello del 2 marzo 2021;
Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 5 marzo 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 56 del 6 marzo 2021 concernente "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania";
Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Viste le proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Visto l'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
ORDINA
Al fine di prevenire e contenere la diffusione del virus COVID-19 e sue varianti, a far data da oggi 8 marzo 2021 e fino a tutto lunedì 22 marzo 2021:
1. La chiusura del cimitero comunale, prevedendo esclusivamente la deroga per le operazioni di tumulazione ed inumazione che si dovessero verificare nel suddetto arco temporale.
2ID La sospensione del mercato settimanale.
INFORMA
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro il termine di 60 gi mi, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
✓ Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Online Comunale e sul sito internet del Comune di Montella: www.comune.montella.av.it.
DISPONE
✓ La trasmissione della presente ordinanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, al Comando Compagnia Carabinieri di Montella, al Comando della Polizia Comunale di Montella, al Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo e al Responsabile del Servizio SUAP del Comune di Montella, al Competente Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino, all'Unita di Crisi della Regione Campania, alle onoranze funebri "La Celestiale".
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