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Ordinanza del Sindaco di Montella N. 16 del 05.03.2021

2021 03 05 ORDIN 16 PDF ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

https://www.montella.eu/images/2021/ANNUNCI_2021/Comune_Montella_annunci/2021-03-05-ORDINANZA_SINDACALE_N__16.pdf

                                                                     IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;   Visto che con D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 veniva prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19;
Visto il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19 fino al 31 gennaio 2021;
Visto il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus denominato COVID-19 fino al 30 aprile 2021;
Visti i Decreti Legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti i DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultimo quello del 2 marzo 2021;
Viste le ordinanze del Ministro della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Viste le proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;
Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Visto il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 che al comma 9 dell'art. 1 testualmente recita: "Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.";
Preso atto della diffusione del virus COVID-19 e delle sue varianti;
Considerato:

✓ che la grave situazione epidemiologica, che interessa non solo il territorio nazionale e provinciale ma anche il nostro territorio comunale, richiede l'adozione di specifici provvedimenti finalizzati a disciplinare in modo unitario ed uniforme le misure necessarie per il contrasto ed il contenimento del virus Covid-19;
✓ che la presenza di cittadini nelle vie e piazze del paese non è compatibile con il rigoroso rispetto delle misure di contenimento;
✓ che il numero dei contagi registrato sul territorio comunale è in aumento ed è necessario, pertanto, adottare misure di contenimento al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ed evitare nei siti maggiormente frequentati affollamenti ed assembramenti;

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