Domani (07/05) si attende la decisione del Consiglio di Stato circa l'esclusione della lista capeggiata dal vicesindaco uscente Antonio Ziviello dalla competizione elettorale. In attesa della decisione definitiva pubblichiamo alcuni stralci del ricorso in appello che per comodità di lettura abbiamo titolato. A domani per gli aggiornamenti.
Modulistica differenziata
“Si intende sottolineare con forza sia che la modulistica presentata con riguar- do alla lista “MONTELLALIBERA” è la più garantista in assoluto quanto alla certezza che i presentatori abbiano inteso candidare quelli, e solo quelli, indicati quali candidati, rispettivamente alla carica di Sindaco ed a quella di Consigliere comunale, anche rispetto all'altra presentata dalle altre due liste concorrenti, sia che la suddetta modalità di presentazione della candidatura non è il frutto dell'invenzione del delegato alla presentazione di tale lista.
Costui, infatti, ha utilizzato una delle possibilità espressamente previste nelle “Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature” redatte dal Ministero dell'Interno. Invero (cfr. a pag. 85 delle dette Istruzioni), tra gli allegati, riportante il n. 1, alle dette Istruzioni vi sono due modelli che possono essere utilizzati per la “presentazione di una candidatura a sindaco e di una lista di candidati alle elezioni comunali”, uno definito “Atto principale”, l'altro definito “Atto separato”.
Per la presentazione della lista “MONTELLALIBERA”, come espressamente indicato a pag. 1, è stato utilizzato lo “Atto principale”, non l'altra modulistica.
Ciò oltre a confermare la legittimità e la ritualità della detta presentazione, costituisce la prova definitiva che, contrariamente a quanto ipotizzato dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale, ci troviamo in
presenza di un unico atto, non di “atti separati”.
Non si contesta certo la possibilità di produrre detti moduli aggiuntivi, di cui è ammessa l'utilizzazione se si utilizza l'altra modulistica, ma non sipuò confondere, come invece avvenuto nel caso di specie, le caratteristi che dell'una modalità con quelle dell'altra e richiedersi per chi utilizza il primo modello i requisiti invece previsti per chi utilizza il secondo. rilevare dalla lettura dello stesso.
Disparità di trattamento
“Col III motivo di gravame, poi, gli attuali appellanti hanno rappresentato che l'esclusione della propria lista violasse anche i principi di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione in quanto la Sottocommissione Elettorale Circondariale avrebbe dovuto utilizzare un criterio uniforme in relazione a tutte le liste che avevano chiesto di essere ammesse alla competizione elettorae di ciascun Comune, cosa non avvenuta nel caso di specie.
A tal riguardo gli attuali appellanti hanno rappresentato che, ad esempio e a tacer d'altro (ed in particolare di una diversità di un modulo all'atto della presentazione e successivamente allo scrutinio di ammissione)-, come si evince dal verbale n. 85 del 27 aprile 2019 della medesima Sottocommissio ne è stata ammessa alla partecipazione alla competizione elettorale la “Lista Civica Montella per il Cambiamento”, nonostante un candidato, Andrea Chiaradonna, risulti depennato sui moduli aggiunti e “sostituito” con la candidata Gioia Pizza, senza che vi sia alcuna certezza sulla data nella quale sia stata operata tale sostituzione e, quindi, per utilizzare l'espressione, impropriamente usata per disporre l'esclusione della lista “MONTELLALI BERA”, “non si può stabilire con certezza ed al di là di ogni ragionevole dubbio che i sottoscrittori abbiano avuto la piena consapevolezza dei candidati a cui si riferisce l'atto di presentazione e sottoscrizione”.
Ciò anche perché è principio pacifico che, allorquando venga fatta una cancellatura, la stessa deve essere datata e recare la sottoscrizione di chi l'ha operato, così come avrebbe dovuto essere indicata la data della sostituzione dell'altra candidata, solo così potendosi avere la certezza che i presentato ri/sottoscrittori abbiano conosciuto del “cambio in corsa” ed abbiano inteso presentare i candidati di cui all'ultima “versione”. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, ma nonostante ciò la Sottocommissione in parola ha ammesso la detta lista ed approvato le candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale dei relativi candidati.
Analogamente, anche con riferimento all'altra lista, denominata “Bene Comune Centro Sinistra”, e sempre senza tacer d'altro, i vari moduli aggiunti contengono varie cancellature dei nominativi dei candidati alla carica di Consigliere comunale e differiscono anche tra di loro nella numerazione dei candidati alla carica di Consigliere comunale.Anche in tal caso non vi è certezza, pertanto, che i presentatori/sottoscrittori abbiano sottoscritto la relativa modulistica dopo, e non prima, che siffatte variazioni siano state apportate, correzioni anche in tal caso prive di datazione e di sottoscrizione di colui che le ha effettuate.
Pure in tal caso, però, la detta Sottocommissione (cfr. verbale n. 83 del 27 aprile 2019) ha disposto l'ammissione di tale lista alla competizione elettorale ed approvato la candidatura alla carica di Sindaco e alla carica di Consigliere comunale dei relativi candidati.
Neanche tale motivo è stato appieno compreso dal primo Giudice, il quale lo ha respinto attesa la pretesa natura vincolata dell'atto di esclusione della lista “MONTELLALIBERA” e sulla base dell'irrilevanza di quanto avvenuto con riferimento alle altre liste (cfr. punto 5 e 7.1). Siffatte argomentazioni non colgono nel segno in quanto con la detta censura si è inteso porre in luce la diversità del “metro” utilizzato dalla Sottocommissione, iversità incompatibile con i richiamati principi desumibili dagli artt. 51 e 97 della Costituzione, sì da rendere evidente la presenza nel provvedimento impugnato, verbale n. 84 del 27 aprile 2019 della Sottocommissione Elettorale Circondariale, anche delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere per illogicità, perplessità e contraddittorietà evidenti, oltre che -si consenta- disparità di trattamento.”
“In tal modo il Giudice di prime cure non ha adeguatamente apprezzato che siffatto modus procedendi si inserisce in quella assoluta approssimazione della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Montella che, nella fretta che ha caratterizzato il suo agire, non si è avveduta della presenza di una modulistica differenziata per la presentazione delle liste, ha deciso in maniera difforme fattispecie simili, addirittura escludendo la lista che non presentava alcuna criticità o, comunque, una di gran lunga minore, e solo, al più, di tipo formale, rispetto alle manchevolezze, sostanziali, delle altre.
Anche ciò dimostra l'illegittimità del provvedimento impugnato col ricorso di primo grado.”
Aurora Di Benedetto